La Riforma del lavoro, con lo scopo di contrastare l’utilizzo improprio di alcuni elementi di flessibilità, ha modificato le regole che disciplinano il contratto di associazione in partecipazione. In particolare, è ridotto a tre il numero massimo degli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui gli associati siano legati all’associante da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Se si stipula un quarto contratto, tutti i rapporti vengono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le nuove regole si applicano ai nuovi contratti stipulati dal 18 luglio 2012.
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Associati in partecipazione: massimo tre, salvo che non si tratti di familiari
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