Secondo l’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. n. 346/1990, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari (cioè le persone autorizzate ad accedervi), le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, tenuto alla redazione di un verbale d’inventario. Con la risoluzione n. 2/E di ieri 24 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale verbale d’inventario non soggiace all’obbligo di registrazione in termine fisso, in base all’articolo 5 della tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
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Cassette di sicurezza, verbale d’inventario non soggetto a imposta di registro
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