La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C 190 /11 depositata il 6 settembre 2012 , ha deciso che in caso di controversia tra il consumatore che sceglie ed acquista on line un prodotto e si reca a concludere il contratto e a ritirarlo all’estero, opera la giurisdizione del suo paese di residenza , non quello in cui ha sede l’azienda venditrice. Questa interpretazione, richiesta dalla Corte di Cassazione austriaca , interpreta il regolamento 44/2001 in maniera da tutelare la parte più debole ossia l’acquirente di un bene per utilizzo non diretto a fini professionali . Sono interessate quindi anche le transazioni ,inanziarie, con aziende che rivolgono i loro servizi fuori dal paese in cui hanno sede.
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Commercio on line: decide il giudice del paese del consumatore
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