Il regolamento europeo 465/2012 di coordinamento delle legislazioni previdenziali dei paesi UE , entrato in vigore il 28 giugno 2012 , stabilisce che in caso di lavoro svolto in più stati europei si applica la legge del paese di residenza del lavoratore sempre che qui si svolga almeno il 25% della sua attività. Se questo non accade vale sempre la residenza se il lavoratore è alle dipendenze di due o più imprese con sede nelle stesso stato, mentre è soggetto a quella dello stato in cui ha sede il datore di lavoro in tutti gli altri casi. La modifica rispetto al passato è stata introdotta dal nuovo paragrafo 1 nell’art. 13 del regolamento 883/2004. Sono interessati soprattutto i manager delle aziende multinazionali.
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Contributi previdenziali unici per chi lavora in più stati europei
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