L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E pubblicata venerdì 3 agosto 2012, fornisce chiarimenti sugli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato e le fatture oggettivamente inesistenti. In particolare, viene precisato che non sono deducibili i costi direttamente connessi al compimento dei reati più gravi. Sono previste apposite sanzioni, inoltre, per chi indica in dichiarazione costi relativi all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi in realtà mai sostenuti. La sanzione, in tal caso, va dal 25 al 50 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.
Costi da reato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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