L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 83 dell’8 agosto 2012 ha istituito il codice tributo “9695 “ per il versamento, mediante F24, della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2 del DL n. 16/2012 convertito. L’articolo citato prevede che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1 del TUIR, non siano ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. L’indeducibilità scatta anche se il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il secondo comma dell’art. 8 del DL n. 16/2012 ha disposto inoltre che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione e in tal caso, è prevista una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese . Nella compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, andranno valorizzati con i dati indicati nell’atto notificato al contribuente.
Costi da reato, pronto il codice tributo per la sanzione
10 Agosto 2012 in Notizie Fiscali
Fonte: Agenzia delle Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate
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