Il D.L. n. 35 del 6 aprile 2013 sullo sblocco dei debiti della PA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 di lunedì 8 aprile, accoglie anche alcune misure di carattere tributario in materia di crediti fiscali e contributivi, compensabilità di crediti commerciali, Imu e Tares. In particolare, l’art. 8 prevede l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti (la normativa fino a oggi in vigore prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e dell’imposta di bollo). A partire dal 2014, poi, il limite di crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale” (o “esterna”) tramite modello F24, per ciascun anno solare, salirà da 516.456,90 euro a 700mila euro.
Decreto “sblocca debiti”, compensazione fino a 700.000 euro ma dal 2014
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