Il Decreto Sviluppo 2011 ha stabilito che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva devono essere effettuate previa prestazione di una garanzia commisurata all’imposta, tranne per gli operatori economici autorizzati (Aeo) ed i soggetti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Tuld). Con la nota n. 148047/2012, tuttavia, l’Agenzia delle Dogane ha fornito agli operatori economici nuove indicazioni per ottenere l’esonero dalla prestazione di tale garanzia. In particolare, viene precisato che i soggetti non residenti possono ottenere il beneficio dell’esonero presentando i documenti del Paese dove ha sede l’impresa. Il soggetto non residente, inoltre, non è tenuto a prestare la garanzia se dimostra di avere la certificazione Aeo rilasciata da un altro Stato comunitario.
Depositi Iva: non sempre è necessaria la garanzia
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