Dal 1° gennaio 2013 le fatture di vendita e le fatture per le prestazioni di servizi emesse subiscono alcune modifiche ad opera dell’articolo 1, commi 324 e seguenti, della Legge 228/2012). In primo luogo, riguardo alla numerazione delle fatture, mentre in passato era previsto che la fattura venisse datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, ora viene, invece, stabilito che la fattura debba contenere «il numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Onde evitare una numerazione progressiva illimitata e quindi ridondante, appare ragionevole l’interpretazione che viene fornita in dottrina secondo la quale la numerazione debba essere accompagnata dall’anno di emissione (esempio 1/2013). E’ poi prevista l’indicazione del numero di partita Iva dell’acquirente o del committente; in caso di soggetto passivo Ue si deve riportare il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro; se, invece il cliente è un soggetto residente privato si deve riportare nella fattura il numero di codice fiscale. Devono, inoltre, essere inserite in fattura, se manca l’Iva, le annotazioni obbligatorie relative a operazione non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile.
Fatture Iva, novità dal 1° gennaio 2013
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