Alle cessioni di “fruttosio chimicamente puro” si applica ora l’aliquota Iva al 21%, anziché al 10%. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79/E di ieri 24 luglio, tenendo conto del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane. Le Entrate modificano, così, la propria posizione rispetto a quanto affermato in passato nella Risoluzione n. 422/E/2008. Le Dogane hanno, infatti, rivisto il precedente parere inserendo il “fruttosio chimicamente puro” in un nuovo inquadramento merceologico (voce 2943 -910 della Tariffa doganale), che non sembra riconducibile ad alcun punto della tabella A, parte II e III, allegate al decreto Iva. Da ciò deriva l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21%.
Fruttosio puro: Iva al 21%
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Costi chilometrici di auto e moto: pubblicate le tabelle ACI 2021
- altri...
Normativa
- Ritenute appalti: il modello di certificazione per evitare i controlli
- Legge di Bilancio 2020: il testo in Gazzetta
- Ecco il testo del Decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- altri...
Speciali
- Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”
- Trasformazione delle eccedenze ACE in credito d’imposta IRAP
- Leasing: metodo finanziario e metodo patrimoniale
- altri...