L’Agenzia delle Entrate, con la risposta fornita dalla direzione centrale Normativa all’interpello antielusivo 909-416/2012 del 26 marzo 2013, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui per acquisire un’azienda sia necessario costituire una società ad hoc per poi fonderla, non costituisce elusione il fatto di riportarsi le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi indeducibili. Tale operazione, infatti, rappresenta nel caso specifico l’unico meccanismo idoneo a consentire il trasferimento delle risorse finanziarie dalla società target alla società veicolo promotrice dell’iniziativa. Infatti, solo così è possibile sopportare gli oneri dell’indebitamento contratto per l’acquisto delle partecipazioni. La disposizione antielusiva in questione (di cui all’articolo 172 del Tuir), secondo l’Amministrazione, implica comunque la verifica della circostanza che la società portatrice di perdite fiscali pregresse ovvero degli interessi passivi indeducibili non si sia depotenziata nel periodo precedente alla fusione, in modo da evitare che queste operazioni siano effettuate solo per acquisire le cd "bare fiscali".
Fusione, i chiarimenti delle Entrate sulla norma antielusiva
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