La Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2013, n. 15922 ha stabilito che il contratto di lavoro a progetto è una forma particolare di lavoro autonomo definita dall’art. 63 del d.lgs. 276 del 2003. La norma sancisce che perché possa sussistere un contratto di lavoro a progetto non deve esservi vincolo di subordinazione e quindi si deve essere in presenza di un rapporto di lavoro autonomo. All’interno di tale categoria, perché possa parlarsi di lavoro a progetto è necessario che sussista un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dai collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.
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Il lavoro a progetto è una forma di lavoro autonomo
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