L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 14/E di ieri 27 febbraio 2013, ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di bollo virtuale che Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari devono corrispondere sugli atti emessi durante l’anno solare, mediante un meccanismo fatto di acconti basati su conteggi provvisori e saldi su liquidazioni definitive ricevute dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, le Entrate precisano che gli operatori che hanno ricevuto il calcolo definitivo dell’importo dovuto per il primo bimestre 2012, da parte dell’ufficio finanziario, pagheranno la rata di febbraio 2013 sulla base di tale calcolo. I soggetti che, invece, non hanno un riferimento preciso (perché non in possesso dell’autorizzazione al versamento del bollo virtuale –articolo 15, Dpr 642/1972) devono determinare la somma in misura pari ad un sesto del bollo dovuto sugli atti e documenti che presumono emettere durante l’anno. La risoluzione conclude dicendo che, in ogni caso, “dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013, può essere scomputato l’acconto versato nel 2012”. Il chiarimento è stato necessario in seguito all’emanazione del Dpcm 21 gennaio 2013 che ha prorogato i termini della presentazione della dichiarazione annuale, dal 31 gennaio al 31 marzo 2013.
Imposta di bollo virtuale, i chiarimenti delle Entrate
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Esterometro: abolito dalla Legge di Bilancio 2021
- altri...
Normativa
- Legge di Bilancio 2020: il testo in Gazzetta
- Ecco il testo del Decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Partite IVA inattive: chiusura d’ufficio dopo tre anni di inattività
- altri...
Speciali
- Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”
- L’inquadramento fiscale dei veicoli aziendali: il Falso autocarro e l’Autocarro fiscale
- Trasformazione delle eccedenze ACE in credito d’imposta IRAP
- altri...