Con la Risoluzione n. 46/E pubblicata il 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla determinazione dell’imposta di registro da applicare alle fideiussioni formate per corrispondenza ed enunciate in un provvedimento giudiziario (decreto ingiuntivo) richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito. Secondo le Entrate, tali atti di garanzia devono essere tassati (con l’aliquota dello 0,50%) limitatamente alla parte degli stessi che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva. Tale importo coincide, in sostanza, con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario.
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Imposta di registro sulle garanzie solo per la parte escussa
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