La Cassazione civile, sez. lavoro con sentenza del 24 giugno 2013, n. 15770 ha stabilito che la domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata entro il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione come prescritto dall’art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935. Nel caso di specie, il ricorrente era decaduto dal diritto alla indennità di disoccupazione dal momento che essendo cessato il suo rapporto di lavoro nell’anno 1997 ha presentato la domanda per la suddetta indennità solo nell’anno 2004 dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli.
Indennità disoccupazione: attenzione ai termini per la richiesta
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