Per effetto dell’art. 4-bis del Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) convertito in legge, a partire dai contratti di leasing stipulati dal 28 aprile 2012, la deducibilità dei canoni di leasing è svincolata dalla durata del contratto di locazione. Ai fini fiscali, in realtà, nulla cambia per la deducibilità dei canoni di leasing, che per i beni mobili non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili tra 11 e 18 anni e per le autovetture pari al periodo di ammortamento. Ciò che cambia è solo il periodo di durata del contratto, che è svincolato dalla durata dell’ammortamento.
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Leasing senza durata minima ai fini della deducibilità fiscale
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