La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza del 9 luglio 2013, n. 16986 ha stabilito che il licenziamento motivato da una condotta manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dall’art. 7 della L. 300/1970, circa la preventiva contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa. Deve essere altresì qualificato come "ontologicamente disciplinare" il licenziamento che, pur motivato formalmente da ragioni obiettive, sia in realtà determinato da mancanze del lavoratore imputabili ad una sua insubordinazione.
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Licenziamento per giusta causa e insubordinazione
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