Con la Risoluzione n. 3/E del 9 Gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici possono optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le imprese commerciali diverse dalle società di capitali, secondo le modalità di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 446/97. Se il soggetto titolare di reddito agrario opta comunque per l’applicazione delle disposizioni proprie delle società di capitali (art. 5 del D.lgs. n. 446/97), sarà tenuto ad osservare gli adempimenti contabili di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
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L’imprenditore agricolo può scegliere l’Irap delle imprese minori
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