I “nuovi minimi” (art. 27, D.L. n. 98/2011) potranno recuperare già in UNICO 2013 le eventuali ritenute d’acconto del 4% subite erroneamente nel 2012 da parte delle banche sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, senza dover quindi presentare istanza di rimborso. E’ la strada aperta dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013. Si deve, infatti, ricordare che i "nuovi minimi" godono di un regime speciale di vantaggio rappresentato da un livello di tassazione particolarmente basso, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 5% e la non applicazione della ritenuta d’acconto sui loro ricavi o compensi. All’interno di UNICO PF 2013, le ritenute indebitamente subite possono essere indicate nel quadro RS, rigo RS33, colonna 2, e scomputate nel quadro LM, rigo LM13, o quadro RN, rigo RN32, colonna 4.
Nuovi minimi, scomputo delle ritenute indebitamente subìte già in UNICO PF 2013
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