La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12964 del 24 maggio 2013 in tema di IVA sulle operazioni intracomunitarie, ha affermato che, per usufruire del regime di non imponibilità ai fini Iva di tali operazioni, non sono sufficienti gli adempimenti di natura formale, ma il cedente deve provare anche l’esistenza dello scambio intracomunitario ovvero l’effettivo trasferimento del bene in altro Paese dell’Unione europea. I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato che il beneficio della non imponibilità ai fini Iva ricorre a condizione che le cessioni abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 41 del D.L. n. 331/1993, tra cui l’effettiva movimentazione del bene con partenza dall’Italia e arrivo in uno Stato membro dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. In assenza di tali presupposti, le cessioni vengono assoggettate all’imposta nel territorio dello Stato.
Operazioni intracomunitarie non imponibili IVA se effettiva movimentazione della merce
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- E-commerce: dichiarazioni ridotte previa apposita istanza da presentare entro il 22 aprile
- Auto disabili: la documentazione per l’agevolazione IVA entro l’anno dall’acquisto
- Regimi Iva Oss e Ioss: dal 1 aprile è possibile la registrazione sul sito delle Entrate
- altri...
Normativa
- Iva e e-commerce: approvato lo schema di Dlgs e nuove regole dal 1° luglio 2021
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative
- altri...
Speciali
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2020 entro il 16 marzo
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- altri...