La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2916/2013 del 7 febbraio scorso, ha affermato la legittimità dell’utilizzo, nel processo tributario, delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza e delle intercettazioni telefoniche, nel rispetto ovviamente dei principi di garanzia previsti dall’art. 15 della Costituzione. Sarà poi il giudice di merito a decidere sull’ammissibilità o meno delle informazioni raccolte. Nel caso di specie, i ricorrenti non dubitavano della legittimità delle intercettazioni telefoniche in ambito penale, svolte dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, ma sollevavano qualche perplessità sull’estensione di tale mezzo nel processo tributario. In realtà, tale estensione trova legittimazione dall’articolo 63 del Dpr 633/1972, in forza del quale acquisisce “pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare”.
Processo tributario, ammesse anche le intercettazioni telefoniche
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