La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17940 depositata lo scorso 19 ottobre, ha affermato che il deposito di un documento quale il processo verbale di constatazione, avvenuto nel corso del primo grado di giudizio oltre i termini consentiti dalla norma processuale, non incide in alcun modo sulla possibilità di depositarlo successivamente in sede di appello. La parte che intende avvalersi in sede di appello del documento tardivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, ha una duplice possibilità: riprodurre nuovamente il documento dinanzi al giudice del gravame (produzione “esplicita”) o limitarsi a richiamare espressamente nei motivi dell’atto di appello il documento, sempreché lo stesso sia stato comunque acquisito agli atti del processo (produzione “implicita”).
PVC depositato in ritardo comunque valido come prova in appello
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- E-commerce: dichiarazioni ridotte previa apposita istanza da presentare entro il 22 aprile
- Auto disabili: la documentazione per l’agevolazione IVA entro l’anno dall’acquisto
- Regimi Iva Oss e Ioss: dal 1 aprile è possibile la registrazione sul sito delle Entrate
- altri...
Normativa
- Iva e e-commerce: approvato lo schema di Dlgs e nuove regole dal 1° luglio 2021
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative
- altri...
Speciali
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2020 entro il 16 marzo
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- altri...