L’Agenzia delle Entrate ha corretto la risoluzione n. 69/E del 21.06.2012 superando così i dubbi che erano stati sollevati in base ad alcune precisazioni contenute nel documento originario. Il nuovo testo della risoluzione eliminando a pag. 1 il riferimento all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni (art 2, D.l. 282/2002 e succ. modificazioni), non estende più la proroga a tale versamento. Il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva, infatti, non è fissato al 18 giugno (presupposto che giustificherebbe la proroga) ma al 30 giugno, che cadendo di sabato slitta al 2 luglio. La nuova versione della risoluzione, inoltre, eliminando la locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, pagina 2, conferma l’orientamento espresso in passato con la circolare 41/2007. Pertanto la proroga si estende anche i contribuenti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore.
Rate di Unico 2012: l’Agenzia si corregge
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