Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3660 del 24 aprile scorso, è stato reso noto il parere del Consiglio di Stato sulle conseguenze a carico delle società che presentano al Registro delle imprese una domanda senza indicare il proprio indirizzo PEC. Si tratta, ovviamente, delle società che si sono costituite prima del 29.11.2008 (quelle iscritte al Registro imprese dal 29.11.2008, infatti, hanno dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC in sede di iscrizione), prevalentemente società di persone. L’art. 37 della Legge n. 35/2012 stabilisce che il Registro imprese, se riceve una domanda di modifica senza che venga indicata la PEC, deve sospenderla per 3 mesi in attesa che la società integri tale informazione. Il Consiglio di Stato ha affermato che, trascorsi invano anche i 3 mesi, l’ufficio del Registro deve respingere la domanda. Tra l’altro, questa soluzione è già prevista per le imprese individuali obbligate a comunicare la PEC entro il prossimo 30.06.2013.
Registro imprese, domande sempre con la PEC
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