La Cassazione civile, sezione lavoro del 27 giugno 2013, n. 16232 ha ribadito l’orientamento maggioritario, in base al quale l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all’art. 2103 c.c. Ove, però, la reintegrazione non possa avvenire nell’originario posto di lavoro perché tutta l’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegrazione ex art. 18 della L. 300/1970 non può che essere riferita genericamente ali ‘azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l’assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro.
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Reintegra e ricollocazione del lavoratore
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