Il D.M. n. 261 del 28.12.2012 (pubblicato nella G.U. n. 43 del 20 febbraio) su "I casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale" ha stabilito che la revoca dell’incarico al revisore potrà esserci solo per giusta causa. A tal fine, per "giusta causa" devono intendersi, ad esempio, le seguenti fattispecie: il cambio del soggetto controllante della società sottoposta a revisione; la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione per insufficienza di mezzi o risorse; il cambio di revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione; i gravi inadempimenti del revisore o della società di revisione; la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti di legge.
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Revisori legali, revoca solo per giusta causa
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