Il Consiglio di Stato n. 3169 del 10 luglio 2012 ha affrontato il tema della riforma delle professioni, “smontando” alcuni punti cardine del provvedimento relativo alle liberalizzazioni delle attività professionali, attuativo dell’art. 3 del D.L. n. 138/2011. In particolare, in merito al tirocinio, ha affermato che il tetto massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente per ciascuno studio professionale non è sorretto da adeguata giustificazione e il Ministero della Giustizia deve valutare se fissare tale tetto massimo in un numero superiore di tirocinanti. Il Consiglio di Stato sostiene, inoltre, che la durata di 18 mesi è solo quella “massima”. E’ ritenuto, poi, improprio considerare obbligatorio il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, comprese quelle per cui oggi non è previsto, come ingegneri e architetti.
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Riforma delle professioni e tirocinio: il parere del Consiglio di Stato
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