La nuova dichiarazione di inizio attività (Scia) alla quale sono tenute le imprese che intendano iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva, non va assoggettata all’imposta di bollo, se la stessa non preveda il rilascio, da parte dell’Amministrazione ricevente, di provvedimenti o certificazioni. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile scorso. La Scia (segnalazione certificata di inizio attività) ha sostituito la Dia (denuncia di inizio attività). Già in passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 109/2001, aveva chiarito, con riferimento alla DIA, che la stessa fosse da considerare come semplice comunicazione e, pertanto, non soggetta ad imposta di bollo. Ora, col nuovo documento di prassi, le Entrate hanno affermato che le conclusioni raggiunte con riferimento alla DIA nella Risoluzione del 2001 sono applicabili anche alla Scia, che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo.
Scia senza imposta di bollo
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