L’agenzia delle entrate ha chiarito ieri nella risoluzione 44/E che per l’attribuzione della territorialità ai fini IVA, le spese di formazione non sono più assimilate a servizi generici ma a servizi relativi ad attivita culturali sportive educativi ricreativi rientranti nei criteri previsti dal art. 7 ter dpr 633/1972 per cui non vanno necessariamente tassati nel luogo dove è stabilito il committente . L’intervento si è reso necessario dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione UE 282 /2011 che ha classificato i servizi di formazione e di riqualificazione professionale nell’ambito delle prestazioni didattiche. Ne consegue che anche in Italia le prestazioni per servizi di formazione si considerano svolte in Italia se rese a committenti non soggetti passivi (B2C) mentre quelle resi a committenti soggetti passivi B2B sono rilevanti nello stato in base al criterio generale dettato dall’art. 7-ter.
Servizi di formazione B2B sempre soggetti ad IVA
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