Per garantire un’accelerazione della riscossione delle somme, dal 31 maggio 2010, i giudici tributari potranno concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni. Per quelli precedenti, resta invece l’efficacia fino al deposito della sentenza di primo grado. Questo è quanto stabilito con l’articolo 38, comma 9 del D.L. n. 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010.
Sospensiva di 150 giorni solo per nuove ordinanze
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