Assonime, con la Circolare n. 11/2013, ha fornito la propria interpretazione sugli articoli da 25 a 32 del D.L. n. 179/2012 in merito alle "start up". Assonime, in particolare, afferma che dalle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in merito al bonus capitalizzazione (art. 5-ter, D.L. n. 7/2009), la cui norma agevolava, come per le start up, solo gli "aumenti di capitale", si deve dedurre che per le start up innovative sono detraibili dall’Irpef al 19% o deducibili al 20% dall’Ires non solo gli aumenti in denaro del capitale sociale, ma anche i versamenti a fondo perduto, quelli in conto di futuro aumento di capitale e le rinunce dei finanziamenti soci. Inoltre, gli amministratori non possono essere considerati nel computo del numero del personale altamente qualificato ai fini della verifica che questo sia superiore al 33% della forza lavoro complessiva.
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Start up come il bonus capitalizzazione
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