La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 depositata venerdì 9 marzo 2012, ha affermato che la Tia1 è un tributo, pertanto non è soggetta ad Iva. A nulla rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2: si tratta, infatti, di due prelievi distinti. Non vi è, dunque, continuità tra Tia1 e Tia2, come era stato, invece, affermato dal Dipartimento delle Politiche fiscali con la circolare n. 3/2010. La sentenza della Cassazione tenta di chiudere una volta per tutte la questione relativa all’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all’art. 49, D. Lgs. n. 22/1997 (Tia1) e potrebbe dare nuovo impulso alle istanze di rimborso dell’Iva assolta sulla tariffa da parte dei contribuenti.
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Tariffa rifiuti: niente Iva
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