In base al comma 5 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, "la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17010 del 9 luglio 2013, ha affermato in merito che il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente, di cui allo Statuto del contribuente, è meramente ordinatorio e non perentorio, per cui qualche giorno in più di verifiche non rendono illegittimo l’accertamento.
Verifiche in sede, termine non perentorio
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