Con Risposta a interpello n 266 del 22 marzo le Entrate chiariscono aspetti sull'art bonus in particolare sulle erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale di un Ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori. Sinteticamente viene chiarito che gli importi erogati dall'istante non rientrano nel beneficio fiscale, per carenza di spontaneità. Vediamo il dettagli.
L'istante è tra i soggetti fondatori della omonima Fondazione, che persegue statutariamente quali scopi principali, in via non esaustiva:
- la promozione e la diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina,
- l'alta formazione e più in generale,
- la formazione nel settore musicale,
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali,
- la promozione e la ricerca in campo musicale.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, in base allo statuto, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato da:
- contributi versati dai fondatori e dai sostenitori, diversi da quelli destinati ad accrescimento del patrimonio;
- eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
- liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati.
In base allo statuto, i fondatori incluso l'Istante versano annualmente all'Ente il contributo di fondo di gestione, determinato dall'assemblea dei fondatori in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al fondo di dotazione.
A tal proposito, la Fondazione intende destinare tutto o quota parte del predetto contributo allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente partecipato e tale destinazione verrebbe spressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Considerato che il predetto contributo è destinato a specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente, l'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest'ultimo, ha affermato che, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente di cui l'Istante è tra i soggetti fondatori, «giova preliminarmente chiarire alcuni aspetti afferenti lo scopo dell'Ente, il quale persegue, come da statuto, le seguenti attività:
- i) la promozione e diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina;
- ii) l'alta formazione nel settore musicale;
- iii) l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- iv) la promozione e la ricerca in campo musicale.
Sulla base di tali presupposti, l'Ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 come beneficiaria dell'erogazione liberale in questione.
Al fine di realizzare i suoi scopi statutari, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l'Istante).
Chiariti gli aspetti, si pone il problema della riconducibilità dei predetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale Art bonus. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.
La circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ''diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio''.
In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell'Ente non siano riconducibili e non rientrino nell'ambito di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014».
Sulla base del citato parere, non si ritengono ammissibili all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente.