Con la Circolare n 17 del 26 giugno le Entrate oltre a riepilogare il perimetro della agevolazione hanno fornito attesissimi chiarimenti sul bonus barriere architettoniche.
Ricordiamo intanto che la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1 gennaio, con il comma 365, introdotto alla Camera, ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Bonus barriere architettoniche: elenco dei lavori ammessi
Con la Circolare n 17 del 26 giugno in particolare viene specificato che "Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro".
Inoltre viene specificato che, l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
- il rifacimento di scale ed ascensori,
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Viene anche riepilogato che per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto
Bonus barriere architettoniche: prorogato al 31 dicembre 2025
L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La norma prevede che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Attenzione al fatto che, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
La norma in esame proroga al 31 dicembre 2025 l’agevolazione descritta.
Inoltre, si introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Bonus barriere architettoniche: spetta anche per il rifacimento del bagno
Ricordiamo anche che l'agenzia delle Entrate con un documento di prassi del 2022 ha chiarito dettagliatamente che il bonus barriere architettoniche spetta anche per il rifacimento del bagno del disabile.
Nel caso di specie, l'Istante è proprietaria, unitamente con il coniuge, di due appartamenti adiacenti, posti al secondo piano di un condominio composto da più di otto unità immobiliari.
Per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100 per cento, di accedere ai locali autonomamente con carrozzina elettrica, l'istante e il coniuge ad aprile 2022 hanno avviato interventi finalizzati: al collegamento delle due unità immobiliari di proprietà ed all'eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno
- "ampliando la porta del bagno e della camera da letto,
- ristrutturando completamente un bagno per soddisfare tutte le esigenze richieste in materia di handicap, sostituendo gli attuali sanitari con altri idonei (water, doccia, lavabo ecc.)".
Tanto premesso, si chiedeva se:
- per le spese relative alle opere di ampliamento e sostituzione delle porte, con conseguente sistemazione della pavimentazione e modifica delle prese con adeguamento dell'impianto elettrico, nonché per le spese relative alla ristrutturazione completa del bagno (compresa la sostituzione dei sanitari ed adeguamento degli impianti) ed alla parziale sistemazione dell'intonaco, possa fruire dell'agevolazione prevista all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- con riferimento alle spese di ristrutturazione per il collegamento tra i due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, possa fruire della detrazione del 50 per cento spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le Entrate con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"
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