Il Decreto Omnibus (DL n 113/2024 pubblicato in GU n 186 del 9 agosto), tra le novità, introduce con l'art 5 una modifica alla disciplina IVA relativamente agli enti operanti nello sport, vediamo i dettagli.
Iva corsi attività sportiva invernale: trattamento IVA
L'art 5 del DL n 113/2024 prevede al comma 1 che alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».
In altre parole l’art. 5 del DL 113/2024 in vigore dal 10 agosto ha introdotto l’aliquota IVA del 5% per i corsi relativi alle attività sportive invernali, come individuati dalle federazioni competenti, impartiti da iscritti ad appositi albi regionali o nazionali.
Per l’individuazione delle attività agevolate, si fa rinvio alle discipline gestite dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, come lo sci, lo snowboard, lo slittino e altri.
La relazione illustrativa al decreto specifica che tale articolo intende precisare il regime iva applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale prevedendo l'applicazione per queste prestazioni dell'aliquota iva ridotta del 5%
Sotto il profilo oggettivo la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalla Federazione nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni come sci snowboard slittino eccetera.
Sotto il profilo soggettivo l'applicazione dell'aliquota iva del 5% è riservata ai soli corsi impartiti anche in forma organizzata dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionali quali quelli previsti per i maestri di sci.
Inoltre si precisa che fino all'entrata in vigore dell'articolo 5 comma 15 quater del decreto legge 146 del 2021 l'aliquota del 5% si applica sempre che le prestazioni non rientrino tra quelle fuori campo (di cui all'articolo 4 del Dpr n 633/72) tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90 del la egge n 289/2002 che estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro. Questo articolo che pone fuori campo iva le prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi troverà applicabile fino all'entrata al 31 dicembre 2024.
A partire dal 1 gennaio le suddette prestazioni rientrano nel campo di applicazione dell'imposta seppure il regime di esenzione.