L'agenzia delle entrate in data 24 febbraio pubblica le nuove regole sul Patent Box.
In particolare, vengono pubblicati:
- il Provvedimento n 52642 con Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022
- la Circolare n 5 con chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box
Terminata la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021.
Il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 si allena all’attuale quadro normativo.
Vediamo dal Comunicato stampa della stessa agenzia le principali novità.
Nuovo patent box: sintesi delle novità
L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.
Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”).
Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime.
Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare cosiddetto periodo d’imposta ‘a cavallo’ potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Nuovo patent box: il periodo transitorio
La Circolare n 5 fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio.
In particolare, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.
La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.
I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.
In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.
Allegati: