I titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione devono provvedere alla richiesta al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2021, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.