SOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO Calcolo e versamento del "Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, mediante modello F24 (“Sezione Erario”) con codice tributo 1713 , con la possibilità di poter esercitare compensazioni del debito con crediti di altre imposte e/o contributi.
Si ricorda che sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%.
MODALITA' Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate:
- l’acconto entro il 16 dicembre e
- il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.