Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.
In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
- Proroga del termine della fase transitoria.
Ha spostato al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al dettaglio dovranno munirsi di una registrazione di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria, ovvero ha differito al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro. Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri. Leggi anche l'articolo "Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe"