EMERGENZA CORONAVIRUS: Per tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che erano in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20.03.2020 dalla c.d. "mini proroga", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (c.d. rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03) (ai sensi del Decreto Liquidità DL n. 23/2020 art. 21). Si tratta ad esempio dei versamenti dell'IVA relativa al mese di febbraio, del saldo IVA annuale 2019, delle ritenute e i contributi per i soggetti che non hanno potuto usufruire delle proroghe del Decreto Cura Italia, del versamento della tassa annuale sui libri sociali.