Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri 5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge che delega il Governo ad attuare una riforma complessiva del fisco entro il 2023.
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Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:
- Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
- Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato
La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:
- Redditi di lavoro dipendente con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).
La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:
- al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
- al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 |
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REDDITO COMPLESSIVO ANNUO |
DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO |
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a) |
Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00 |
480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00] |
b) |
Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00 |
480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00] |
Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella. Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”. |
Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato
In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano diritto al credito bonus Irpef, ossia:
- ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
- e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).
Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato |
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REDDITO COMPLESSIVO ANNUO |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO |
Fino a 28.000,00 |
600,00 |
Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir. |
ANNO 2021
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO In vigore dal 1° gennaio 2021 Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato |
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REDDITO COMPLESSIVO ANNUO |
TRATTAMENTO INTEGRATIVO |
Fino a 28.000,00 |
1.200,00 |
Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir. |
Conguaglio importi spettanti e Codici tributo
Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.
Questo meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.
I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24 del trattamento integrativo 2020 , istituiti con la Risoluzione 35 E, sono i seguenti:
Per il modello F24:
- “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3” che va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Salvaguardia credito ed emergenza COVID
Il Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020, sia il credito bonus Irpef (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)
Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale
AGGIORNAMENTO 6.10.2021
La legge di bilancio 2021 ( l. 178 2020) ha garantito la detrazione di imposta anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro, con il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga. La norma non porta però tale disciplina a regime proprio in vista della complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega.
Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa emerge che considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."
Posto che,come afferma il ministro , "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .
Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni