Le Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 1° trimestre 2022 se tali documenti non sono indicati nella dichiarazione di bollo virtuale indicata dall'articolo 15 del dpr 642 del 1972.