Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito devono presentare la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Devono altresì provvedere al versamento del saldo 2020 e della prima rata di acconto 2021 dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, va pagato in due rate:
- la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile;
- la seconda, per la restante misura, entro il 31 ottobre.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, con indicazione dei codici tributo:
- 1545 – imposta sostitutiva sui finanziamenti – articolo 17 Dpr 601/1973 – acconto
- 1546 – imposta sostitutiva sui finanziamenti – articolo 17 Dpr 601/1973 – saldo.