SOGGETTI: Soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di "imprenditore individuale" e la conservano fino al 1° gennaio 2017, che possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e che entro il 31 maggio 2017 hanno optato per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017.
ADEMPIMENTO: Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1127 – Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Scadenza del 30 Novembre 2017
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI – Versamento del 60% dell’imposta sostitutiva
30 Novembre 2017 in Scadenze