Versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio, ovvero della eventuale differenza tra quanto versato entro il 16.12.2020 e quanto dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dai Comuni che hanno usufruito della proroga al 31.01.2021 per la pubblicazione delle delibere Comunali sul sito Internet del MEF. Il termine di pagamento del 28 febbraio, cadendo di domenica, slitta al 1° marzo.
A seguito della pubblicazione delle nuove aliquote, i contribuenti potrebbero trovarsi in due situazioni differenti, entrambe regolamentate dal comma 4-septies dell’articolo 1 D.L. 125/2020:
- nel caso in cui siano deliberate maggiori aliquote, il contribuente dovrà pagare la differenza tra l’imposta dovuta a seguito dell’applicazione delle maggiori aliquote e quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base di quelle allora vigenti;
- nel caso in cui, le aliquote deliberate siano inferiori, dal confronto di quanto dovuto e quanto versato risulterà una differenza a favore del contribuente, il quale avrà diritto al rimborso di quanto versato in eccesso.
Nessun ulteriore onere invece è previsto per i contribuenti proprietari di immobili ubicati nei Comuni per i quali le aliquote sono state approvate nei termini (allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019) per effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2020.