Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
I soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021, secondo le modalità descritte nella circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3, ovvero tramite la compilazione del modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti iservizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Si ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.