Con Decreto 29 dicembre 2022, pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio 2023, si dettano le regole per il credito di imposta residenze universitarie.
Il decreto disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Tax credit residenza universitarie: beneficiari
Sono destinatari del credito d'imposta:
- le imprese,
- gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338,
che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse del nuovo housing universitario (di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338).
L'art 1 bis di cui sopra al comma 1 prevede che, le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.
Attenzione al fatto che, la quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti.
Tax credit residenza universitarie: come richiederlo
L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
A tal fine, i soggetti beneficiari provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'imposta municipale propria, al Ministero dell'università e della ricerca l'importo versato, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.
L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;
b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;
c) ammontare del credito d'imposta richiesto.
Attenzione al fatto che il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione.
Il MUR ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della citata legge 14 novembre 2000, n. 338.
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