L’art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio”con una dotazione pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2021 – 2022. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo.
Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021 individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse.
Il 14 dicembre 2021 sul sito del Ministero della cultura (MIC) e il Ministero delle Finanze con comunicato stampa apposito è stato pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.
Bonus restauro immobili interesse storico: chi sono i beneficiari?
Alle persone fisiche soggetti passivi dell’imposta che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta al 50% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla
- manutenzione,
- protezione
- e restauro dei predetti immobili.
Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Restauro immobili interesse storico: misura del credito
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche per
- gli interventi conservativi
- realizzati negli anni 2021 e 2022,
- fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile
e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Immobili interesse storico: spese eleggibili per il credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi:
restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio |
impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico |
eliminazione delle barriere architettoniche |
Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:
prevenzione |
si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto |
manutenzione |
si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti |
restauro |
si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale |
Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta per immobili interesse storico
Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
- Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici
- Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.
Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.
procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo via PEC, all’indirizzo:
mediante l’apposito modulo e unitamente alla documentazione richiesta prevista dal comunicato Ministero della Cultura del 14 dicembre 2021.
Pertanto, entro lunedì 28 febbraio 2022 devono essere trasmesse via pec le domande inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021. Si ricorda che i fondi sono fino ad esaurimento delle richieste e secondo la presentazione delle domande.
Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:
Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente |
Estremi del provvedimento di tutela |
Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.42/2004 |
Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti. |
Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi |
Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto DD.LL |
Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto DD.LL., con l’indicazione degli interventi realizzati al 31/12/2021 (o 31/12/2022 a seconda dell’anno di presentazione della domanda) in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi. Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi. |
Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto DD.LL |
Documentazione fotografica a consuntivo |
Per quanto riguarda la tempistica:
- Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene.
- Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto.
- Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
- Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7.
Qualora i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.